Esenzione Tari rifiuti speciali

ottobre 13, 2015 News

In base ad una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano (n.3872/67/15), sono esenti dalla tassa sui rifiuti urbani (TARI) tutte le superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali. Nello specifico la sentenza ha disapplicato il regolamento di un comune che tassava le aree produttive di una società con la sola esclusione delle aree occupate dai macchinari e dalle attrezzature. Per il Giudice tributario il regolamento contrasta con lo spirito della norma (art.1 comma 649 della Legge 147/2013) in base alla quale “nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, puo’ prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantita’ che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero”.
Il Comune ha il potere di estendere il campo di applicazione dell’ esenzione semmai e non di restringerlo. Questa decisione del giudice tributario è significativa in quanto lo stesso principio di disapplicazione dei regolamenti comunali più restrittivi della legge, può essere esteso anche ad altri comuni, tra i quali il comune di Roma.
Il principio per cui nello stesso luogo di lavorazione la produzione di rifiuti speciali prevale su quelli assimilabili agli urbani comporta notevoli risparmi sulla Tari per le aziende che, producendo rifiuti speciali, già sostengono elevati costi per lo smaltimento o recupero.
Per info su Tari ed esenzione non esitate a contattarci.

 

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Written by Admin