SANZIONI PREVISTE IN CASO DI INADEMPIENZA AL Dlgs. 152/2006 e s.m.i.


Sanzioni Amministrative

Da € 15500 euro a € 93000 RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

(art.258 e 260 bis)

  • Mancata o incompleta tenuta Registro di carico  e  scarico
  • Mancata/incompleta/inesatta compilazione
  • Registro cronologico e scheda SISTRI
  • Mancata adesione SISTRI
  • Mancato pagamento iscrizione SISTRI

 

(Sanzioni ridotte da € 1040 a € 6200 per imprese con meno di 15 dipendenti)

Da € 2600 euro a € 15500 RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

(art.258 e 260 bis)

  • Mancata o incompleta tenuta Registro di carico  e  scarico
  • Mancata/incompleta/inesatta compilazione
  • Registro cronologico e scheda SISTRI
  • Mancata adesione SISTRI
  • Mancato pagamento iscrizione SISTRI

 

(Sanzioni ridotte da € 2070 a € 12400 per imprese con meno di 15 dipendenti)

Da € 1550 a € 26000

(art.259)

  • Traffico illecito di rifiuti


Sanzioni Penali

Reclusione da 1 a 6 anni

(art 260)

  • Attivita’ organizzate per il traffico illecito di rifiuti

 

(pena aumentata dai tre agli otto anni per rifiuti ad alta radioattività)

Reclusione fino a 2 anni e confisca del mezzo di trasporto

(art 260)

  • Traffico illecito di rifiuti

 

(pena aumentata in caso di rifiuti pericolosi)

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Dlgs. 152/2006 Testo Unico Ambientale

 

 

 

ARTICOLI DI RIFERIMENTO (Dal Dlgs. 152/2006 e s.m.i.)

 

ART. 258

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1.  I  soggetti  di cui all’articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito  al  sistema  di  controllo  della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI)  di  cui  all´articolo  188-bis,  comma  2,  lett. a), e che omettano  di  tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico  e  scarico  di  cui  al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione   amministrativa   pecuniaria   da  duemilaseicento  euro  a quindicimilacinquecento euro.

2.  I  produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione  di ente o di impresa che non adempiano all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalita’ di cui all’articolo  1,  comma  1,  della  legge  25  gennaio 2006, n. 29, e all’articolo  6,  comma  1  del  decreto del Ministro dell’ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono   puniti   con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria  da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita’ lavorative inferiore  a  15  dipendenti,  le  misure  minime e massime di cui al comma  1   sono  ridotte  rispettivamente  da millequaranta euro a seimiladuecento  euro  .  Il numero di unita’ lavorative e’ calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli  stagionali rappresentano frazioni di unita’ lavorative annue; ai  predetti  fini  l’anno  da  prendere  in considerazione e’ quello dell’ultimo  esercizio  contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione.

4.  Le  imprese  che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi  di  cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base  volontaria,  al  sistema  di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano  il  trasporto  di  rifiuti  senza  il  formulario  di cui all’articolo   193   ovvero   indicano  nel  formulario  stesso  dati incompleti  o  inesatti  sono  puniti  con la sanzione amministrativa pecuniaria  da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la  pena  di  cui  all’articolo  483  del  codice penale a chi, nella predisposizione  di  un  certificato  di analisi di rifiuti, fornisce false   indicazioni   sulla   natura,   sulla  composizione  e  sulle caratteristiche  chimico-fisiche  dei  rifiuti  e  a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
5.  Se  le  indicazioni  di  cui  ai  commi 1 e 2 sono formalmente incomplete  o  inesatte  ma  i  dati riportati nella comunicazione al catasto,   nei  registri  di  carico  e  scarico,  nei  formulari  di identificazione  dei  rifiuti  trasportati  e  nelle  altre scritture contabili  tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute,   si   applica   la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da duecentosessanta  euro  a  millecinquecentocinquanta  euro. La stessa pena  si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete   o   inesatte   ma  contengono  tutti  gli  elementi  per ricostruire  le  informazioni  dovute  per legge, nonche’ nei casi di mancato  invio  alle  autorita’ competenti e di mancata conservazione dei  registri  di  cui all’articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all’articolo 193 da parte dei soggetti obbligati .

5-bis.  I  soggetti  di  cui  all’articolo  220,  comma 2, che non effettuino  la  comunicazione  ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la  comunicazione  e’  effettuata  entro il sessantesimo giorno dalla scadenza  del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.  70,  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter.  Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui  all’articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o  inesatto,  e’  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento   euro   a   quindicimilacinquecento   euro;   se  la comunicazione  e’  effettuata  entro  il  sessantesimo  giorno  dalla scadenza  del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.  70,  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

ART. 259

Traffico illecito di rifiuti

1.   Chiunque  effettua  una  spedizione  di  rifiuti  costituente traffico  illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio  1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato  II  del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e’ punito con   la   pena  dell’ammenda  da  millecinquecentocinquanta  euro  a ventiseimila  euro  e  con  l’arresto  fino  a  due  anni. La pena e’ aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2.  Alla  sentenza  di  condanna,  o  a  quella  emessa  ai  sensi dell’articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  per  i reati relativi  al  traffico  illecito  di  cui  al  comma 1 o al trasporto illecito   di  cui  agli  articoli  256  e  258,  comma  4,  consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

ART. 260

Attivita’ organizzate per il traffico illecito di rifiuti

1.  Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piu’ operazioni   e   attraverso   l’allestimento  di  mezzi  e  attivita’ continuative  organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o  comunque  gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e’ punito con la reclusione da uno a sei anni.

2.  Se  si  tratta di rifiuti ad alta radioattivita’ si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3.  Alla  condanna  conseguono  le  pene  accessorie  di  cui agli articoli   28,  30,  32-bis  e  32-ter  del  codice  penale,  con  la limitazione di cui all’articolo 33 del medesimo codice.

4.  Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi  dell’articolo  444  del  codice di procedura penale, ordina il ripristino   dello   stato   dell’ambiente   e  puo’  subordinare  la concessione della    sospensione    condizionale    della    pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.

ART. 260 bis

Sistema informatico di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti

1. I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al  sistema  di controllo  della  tracciabilita’  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini  previsti,  sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da  duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di  rifiuti  pericolosi, si   applica    una    sanzione    amministrativa    pecuniaria    da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei  termini  previsti,  il pagamento del contributo per l’iscrizione  al  sistema  di  controllo della  tracciabilita’  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui   all’articolo 188-bis,  comma  2,  lett.  a),  sono   puniti   con   una   sanzione amministrativa    pecuniaria    da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.  In  caso  di  rifiuti  pericolosi,  si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.  All’accertamento dell’omissione   del   pagamento   consegue   obbligatoriamente,   la sospensione immediata dal servizio fornito dal  predetto  sistema  di controllo della tracciabilita’ nei  confronti  del  trasgressore.  In sede di rideterminazione del  contributo  annuale  di  iscrizione  al predetto sistema di tracciabilita’ occorre tenere conto dei  casi  di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare  il  registro  cronologico  o  la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure  e le modalita’ stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente  uno  qualunque  dei  dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita’ lavorative  inferiore  a  quindici  dipendenti,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di  unita’  lavorative  e’  calcolato  con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre  i  lavoratori  a  tempo  parziale  e  quelli stagionali rappresentano frazioni  di  unita’  lavorative  annue;  ai predetti  fini  l’anno  da  prendere  in  considerazione  e’   quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il  momento  di accertamento  dell’infrazione.  Se  le  indicazioni   riportate   pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita’ dei rifiuti, si  applica   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui  al  comma  3  siano  riferibili  a rifiuti pericolosi si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro  novantatremila,  nonche’  la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a  un anno  dalla  carica  rivestita  dal  soggetto  cui  l’infrazione   e’ imputabile   ivi   compresa   la   sospensione   dalla   carica    di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di  unita’ lavorative inferiore  a  quindici  dipendenti,  le  misure  minime  e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente  da duemilasettanta euro a  dodicimilaquattrocento  euro  per  i  rifiuti pericolosi. Le modalita’ di calcolo dei numeri di dipendenti  avviene nelle modalita’ di cui al comma 3. Se le  indicazioni  riportate  pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita’ dei rifiuti, si  applica   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i  soggetti che si rendono  inadempienti  agli  ulteriori  obblighi  su  di  loro incombenti  ai  sensi  del  predetto  sistema  di   controllo   della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per  ciascuna  delle suddette violazioni, con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da euro duemilaseicento ad  euro  quindicimilacinquecento.  In  caso  di rifiuti pericolosi si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a  colui  che, nella predisposizione  di  un  certificato  di  analisi  di  rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della  tracciabilita’ dei  rifiuti  fornisce  false   indicazioni   sulla   natura,   sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e  a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini  della tracciabilita’ dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il  trasporto  dei rifiuti  con  la  copia  cartacea  della   scheda   SISTRI   –   AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa  vigente, con  la  copia  del   certificato   analitico   che   identifica   le caratteristiche dei rifiuti e’ punito con la sanzione  amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si  applica  la  pena  di  cui all’Art. 483 del codice  penale  in  caso  di  trasporto  di  rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di  rifiuti  contenente false  indicazioni  sulla  natura,   sulla   composizione   e   sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto  di  rifiuti  con una  copia  cartacea  della  scheda  SISTRI  –  AREA   Movimentazione fraudolentemente  alterata  e’  punito  con  la  pena  prevista   dal combinato disposto degli articoli 477 e 482  del  codice  penale.  La pena e’ aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se  le  condotte  di  cui  al  comma  7  non  pregiudicano  la tracciabilita’ dei rifiuti, si  applica  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad  euro millecinquecentocinquanta.

9-bis.  Chi  con   un’azione   od   omissione   viola   diverse disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  ovvero  commette  piu’ violazioni  della  stessa   disposizione   soggiace   alla   sanzione amministrativa prevista per la violazione piu’ grave, aumentata  sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi  con  piu’  azioni  od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in  tempi diversi piu’ violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni  amministrative  di  cui  al presente articolo chi, entro  trenta  giorni  dalla  commissione  del fatto, adempie agli obblighi previsti  dalla  normativa  relativa  al sistema informatico di controllo di cui al comma 1.  Nel  termine  di sessanta giorni dalla contestazione immediata o  dalla  notificazione della violazione, il  trasgressore  puo’  definire  la  controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il  pagamento  di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie.